Pubblicata una importante sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Messina che ambisce a fare scuola.

Un contribuente messinese aveva ricevuto una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la somma totale di €.1.248.641,09.
Lo stesso contribuente era stato sottoposto a procedimento penale con l’assoluzione piena dall’accusa di evasione fiscale ed infedele dichiarazione, con rideterminazione dell’imponibile fiscale in   misura inferiore.

Il contribuente, quindi, con l’assistenza dell’avv. Concezione Monica D’Amico adiva i giudici tributari evidenziando che, in sede penale, l’imponibile accertato dalla Guardia di Finanza era stato rideterminato e, di tale variazione, l’Agenzia delle Entrate non aveva tenuto conto.
Il legale del contribuente, quindi, concentrava la difesa sulla violazione del principio del ne bis in idem e la violazione del giudicato penale.

Sul punto, il Giudice estensore, dott.ssa Elvira Patania, nella parte motiva della sentenza così statuisce:

“tenuto conto del fatto che la riforma tributaria si ispira al superiore principio del “ne bis in idem” sostanziale che costituisce un principio generale di civiltà impedendo che, per lo stesso fatto, il soggetto sia sottoposto ad un duplice trattamento sanzionatorio di carattere afflittivo e che esso tende a garantire l’applicabilità del principio della proporzionalità della sanzione afflittiva che è garantito dagli artt. 25 e 27 Cost., si ritiene che non vi siano ragionevoli argomentazioni per escludere l’efficacia di giudicato delle sentenze assolutorie penali pronunciate e/o divenute irrevocabili in un momento anteriore alla data di entrata in vigore del d.lgs.” e, pertanto, “Da quanto sopra argomentato risulta che il ricorso proposto dal *** merita parziale accoglimento con particolare riferimento alla quantificazione del valore dei beni appartenenti al ricorrente da sottoporre alla iscrizione ipotecaria”. La Corte, facendo applicazione dei principi della Corte di Giustizia Europea, in ordine ai quali “Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva”, sancisce l’efficacia di giudicato delle sentenze assolutorie penali nel processo tributario.

A seguito di questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate dovrà astenersi da comportamenti vessatori nei confronti del contribuente e dovrà rivedere il proprio comportamento, conformandosi ai principi di diritto statuiti dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado Di Messina, provvedendo a rideterminare l’ammontare del debito, ricevendo, quindi, una sostanziale bacchettata dai giudici tributari.