Da oggi, 22 ottobre, entrano in vigore le nuove regole introdotte dal decreto legislativo 176/2026.
Per alcuni elettrodomestici e dispositivi elettronici il consumatore può chiedere la riparazione anche oltre la garanzia legale.
Se si sceglie di riparare un prodotto ancora coperto dalla garanzia, la responsabilità del venditore si allunga di un anno

Non sempre un prodotto che si rompe deve essere sostituito con uno nuovo. Da oggi, 22 ottobre, il Codice del consumo rafforza il diritto dei cittadini alla riparazione, introducendo nuove regole per produttori, venditori e consumatori.

La novità è contenuta nel decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176, che recepisce la direttiva europea 2024/1799 e inserisce nel Codice del consumo un nuovo titolo dedicato alla riparazione dei beni. Il provvedimento è entrato in vigore oggi, mentre alcune modifiche alla disciplina della garanzia legale si applicano ai contratti conclusi dal 31 luglio 2026.

Che cosa cambia

La novità più significativa riguarda alcuni prodotti per i quali l’Unione europea ha già stabilito specifici requisiti di riparabilità.

Quando un guasto si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore, il consumatore può chiedere al fabbricante di riparare il prodotto. Il produttore può rifiutare soltanto quando la riparazione è impossibile.

La riparazione deve essere effettuata gratuitamente oppure a un prezzo ragionevole e in un periodo di tempo ragionevole. Il produttore può inoltre mettere a disposizione, durante l’intervento, un prodotto sostitutivo; se la riparazione non è possibile, può proporre un prodotto ricondizionato.

Il principio vale anche quando il prodotto è stato già riparato in precedenza da un tecnico diverso: il fabbricante non può rifiutare l’intervento semplicemente perché il bene è stato riparato da un altro soggetto.

Una garanzia più lunga se si sceglie la riparazione

Un’altra novità interessa direttamente chi acquista un prodotto ancora coperto dalla garanzia legale.

Quando il consumatore sceglie la riparazione per eliminare un difetto di conformità, il periodo di responsabilità del venditore viene prolungato di 12 mesi. L’estensione opera una sola volta.

La riparazione deve inoltre essere gratuita, eseguita entro un periodo ragionevole e senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore. Prima dell’intervento il venditore deve informare il cliente della possibilità di scegliere tra riparazione e sostituzione e dell’eventuale estensione della responsabilità.

Un esempio: la lavatrice

Una lavatrice acquistata da poco presenta un difetto coperto dalla garanzia legale. Il consumatore sceglie di farla riparare anziché sostituire.

In questo caso la riparazione resta gratuita e, una volta effettuata, la responsabilità del venditore viene prolungata di altri 12 mesi.

Diverso è il caso di una lavatrice ormai fuori dalla garanzia legale: se il prodotto rientra nelle categorie previste dalla nuova normativa, il consumatore può comunque rivolgersi al fabbricante per chiedere la riparazione, alle condizioni stabilite dalla legge.

Un esempio: lo smartphone

Anche telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet rientrano nell’elenco dei prodotti interessati.

Se il dispositivo è fuori dalla garanzia legale e presenta un guasto riparabile, il consumatore può chiedere l’intervento del fabbricante. La riparazione deve essere possibile e deve avvenire gratuitamente o a un prezzo ragionevole.

La nuova disciplina stabilisce inoltre che il produttore non può impedire ingiustificatamente la riparazione attraverso soluzioni hardware o software. Non può, in particolare, bloccare senza una valida giustificazione l’utilizzo da parte dei riparatori indipendenti di ricambi originali, usati, compatibili o realizzati con stampa 3D, quando rispettano i requisiti previsti dalla legge.

Il consumatore può scegliere il riparatore

La nuova normativa non crea un monopolio dell’assistenza ufficiale. Il consumatore, fermo restando l’obbligo di riparazione posto a carico del fabbricante, può rivolgersi a un riparatore di propria scelta.

I produttori devono inoltre rendere disponibili informazioni sui servizi di riparazione e sui prezzi indicativi delle normali riparazioni. I ricambi e gli strumenti necessari devono essere messi a disposizione a condizioni che non scoraggino la riparazione.

Arriva anche il modulo europeo

Per rendere più trasparente il rapporto tra consumatore e riparatore viene introdotto il modulo europeo di informazioni sulla riparazione.

Nel documento possono essere indicati, tra l’altro, il tipo di guasto, la riparazione proposta, il prezzo o il metodo per calcolarlo, il tempo necessario, l’eventuale disponibilità di un prodotto sostitutivo e i costi dei servizi accessori.

Una volta fornito, il riparatore deve mantenere ferme le condizioni indicate nel modulo per 30 giorni, salvo diverso accordo con il consumatore.

Non tutti i prodotti sono interessati

È questo uno degli aspetti da tenere presente. Il nuovo diritto alla riparazione non riguarda indistintamente tutti i beni di consumo.

Il nuovo allegato II-decies del Codice del consumo individua attualmente 11 categorie di prodotti per le quali esistono specifiche europee di riparabilità.

L’elenco comprende grandi elettrodomestici, apparecchi elettronici e informatici, smartphone e tablet, ma anche apparecchiature di saldatura e alcuni beni dotati di batterie destinati ai mezzi di trasporto leggeri.

L’obiettivo: meno usa e getta, più riparazioni

La filosofia della nuova disciplina è semplice: quando un prodotto può essere riparato, la sostituzione non dovrebbe essere l’unica soluzione.

Il provvedimento punta quindi a prolungare la vita dei beni, ridurre la produzione di rifiuti e rendere più trasparente il mercato dell’assistenza, rafforzando al tempo stesso la posizione del consumatore nei confronti di produttori e venditori.

Per chi acquista, la regola da ricordare è dunque semplice: un prodotto guasto non significa automaticamente prodotto da buttare. Da oggi, per le categorie previste dalla legge, esiste uno strumento in più per chiedere che venga riparato.